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Incidente con monopattino elettrico: chi paga i danni?

Il monopattino elettrico è entrato nelle nostre città come simbolo di mobilità leggera e immediata, quasi privo di controindicazioni. I fatti, tuttavia, dicono altro: chi rimane coinvolto in un incidente con monopattino può riportare fratture, traumi al viso, lesioni alla testa, e in alcune circostanze anche postumi destinati a restare nel tempo, con costi sanitari tutt’altro che trascurabili.

Le statistiche più recenti confermano che non parliamo di casi sporadici. Secondo il report ACI – ISTAT “Incidenti Stradali”, gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 3.895 nel 2024, con 23 persone decedute e 3.751 feriti tra conducenti e passeggeri, oltre a un pedone deceduto e 179 pedoni feriti.

A conferma di questa tendenza, ulteriori ricerche hanno mostrato che gran parte degli episodi nascono da cadute in solitaria, e che soltanto una piccola percentuale dei conducenti indossava il casco.

Diventa quindi essenziale, dopo una collisione, una caduta oppure l’investimento di un pedone, capire un aspetto tutt’altro che scontato: chi deve farsi carico del risarcimento?

Le dinamiche più comuni

Gli episodi che coinvolgono i monopattini elettrici assumono forme molto diverse tra loro. Può trattarsi di una collisione con un’automobile o con una moto, di un contatto con una bicicletta, dell’investimento accidentale di una persona a piedi, oppure di una caduta provocata da una buca, da un tombino sporgente o da un fondo stradale irregolare. Non mancano poi i casi legati ai mezzi presi a noleggio tramite app di condivisione, magari a causa di un guasto tecnico, come freni poco reattivi o un arresto improvviso delle ruote.

Prima ancora di avviare qualsiasi richiesta di risarcimento, occorre quindi capire con esattezza cosa sia realmente accaduto: la posizione dei soggetti coinvolti, la loro condotta, l’eventuale presenza di ostacoli o segnalazioni mancanti, e se sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Solo una ricostruzione puntuale trasforma una ricostruzione dei fatti in una domanda di risarcimento solida.

Chi deve rispondere economicamente del danno

Come principio generale, è chiamato a risarcire chi ha provocato materialmente l’incidente, oppure chi aveva il compito di custodire, mantenere o sorvegliare il mezzo o l’area coinvolta, quando ne ricorrano i presupposti di responsabilità.

Se a urtare il monopattino è un’automobile, la responsabilità ricade sul conducente e, nei casi previsti, il risarcimento viene corrisposto dalla compagnia assicurativa del veicolo. Se invece è chi guida il monopattino a investire un passante o a danneggiare un altro veicolo, sarà lui a doverne rispondere, ferma restando la copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla normativa vigente.

Diverso è il caso in cui la caduta derivi da una strada in cattive condizioni: qui può entrare in gioco la responsabilità del Comune o dell’ente che gestisce quella porzione di territorio, anche ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile, qualora ne ricorrano i presupposti. Se, invece, il mezzo era a noleggio, la responsabilità può essere attribuita alla società che gestisce il servizio di sharing, qualora il danno sia riconducibile a un difetto di manutenzione o a un vizio del mezzo imputabile al gestore.

Ciò che conta davvero, in ogni caso, non è tanto la tipologia di mezzo coinvolto, quanto il comportamento che ha materialmente generato il danno. Talvolta le responsabilità si distribuiscono tra più parti: si parla in questi casi di concorso di colpa, situazione che comporta una riduzione dell’importo risarcibile qualora anche chi ha subito il danno abbia contribuito con un atteggiamento imprudente, ai sensi dell’art. 1227 del Codice civile.

Come si stabilisce la responsabilità negli scontri con altri veicoli o pedoni

Quando un monopattino entra in collisione con un altro utente della strada, l’attribuzione delle responsabilità richiede una valutazione puntuale, che tiene conto di fattori come la velocità dei mezzi coinvolti, il rispetto delle precedenze, la visibilità del punto in cui è avvenuto l’urto, la segnaletica presente e la possibilità concreta, per ciascuna delle parti, di evitare l’impatto.

Chi guida un monopattino deve attenersi alle regole di circolazione e mantenere un comportamento prudente; chi si trova alla guida di un’automobile deve invece prestare particolare attenzione verso gli utenti vulnerabili della strada, come pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini. Allo stesso tempo, anche pedoni e ciclisti possono incidere sulla dinamica del sinistro, ad esempio attraversando in modo improvviso o ignorando la segnaletica presente.

Cadute autonome legate allo stato della strada

Una caduta senza il coinvolgimento di altri veicoli non esclude automaticamente il diritto a un risarcimento. Se all’origine dell’incidente con monopattino c’è una buca, un tombino pericoloso, un dislivello del manto stradale o un ostacolo non segnalato, può configurarsi la responsabilità dell’ente che ha in gestione quella strada, anche ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile, qualora ne ricorrano i presupposti.

Non basta, però, limitarsi a dimostrare che la caduta è avvenuta: serve provare in modo concreto il legame tra il difetto della sede stradale e l’evento dannoso. Diventano quindi determinanti elementi come la visibilità dell’ostacolo, le condizioni di luce e di meteo al momento del fatto, la presenza o assenza di segnaletica, la pericolosità della situazione, la non evitabilità con l’ordinaria diligenza e l’esistenza di eventuali segnalazioni già trasmesse in precedenza all’amministrazione competente riguardo allo stato di quel tratto di strada.

Il quadro normativo aggiornato

La materia è stata recentemente riorganizzata dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, che ha introdotto regole più severe in tema di sicurezza per i conducenti di monopattini elettrici. Tra le novità principali figura l’obbligo del casco protettivo esteso a tutti i conducenti, senza più distinzioni legate all’età. La disciplina è stata inoltre completata dai decreti attuativi relativi al contrassegno identificativo e all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Queste novità hanno una ricaduta anche sul tema della responsabilità: il contrassegno identificativo consente di identificare il monopattino e di associarlo al relativo proprietario secondo le modalità previste dalla normativa, mentre la copertura assicurativa garantisce la responsabilità civile verso terzi nei casi previsti dalla legge.

Chi resta coinvolto in un incidente con monopattino ha bisogno di un’analisi attenta e competente, in grado di ricostruire con precisione quanto accaduto e di individuare correttamente il soggetto tenuto al risarcimento, sia esso il conducente di un altro mezzo, l’ente proprietario della strada o il gestore del servizio di noleggio. Non ogni sinistro dà automaticamente diritto al risarcimento del danno: è una valutazione approfondita del singolo caso a stabilire se sussistano davvero i presupposti di responsabilità, danno e nesso causale.

Il nostro studio segue l’assistito in ogni passaggio della pratica, dalla raccolta della documentazione necessaria alla ricostruzione dell’accaduto fino alla corretta quantificazione di ogni voce di danno, con l’obiettivo di ottenere il risarcimento che gli spetta nel modo più rapido possibile.

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