Cerca

Il danno morale del congiunto del macroleso

Ai prossimi congiunti della persona che ha subito lesioni gravi oppure gravissime, a causa del fatto illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato, in relazione ad una particolare situazione affettiva intercorrente con la vittima. Trattasi un principio di ormai comune consolidamento nella nostra giurisprudenza dell’ultimo decennio. Una conquista del nostro diritto a cui si è pervenuti riuscendo a superare l’annoso problema della dicotomia fra danno evento e danno conseguenza. Oggi, anche un danno di mera conseguenza, anche in difetto di una lesione diretta su se stessi quale danno evento, può essere risarcito qualora ne ricorrano i presupposti.

Il diritto a vedersi risarcire tale voce di danno, è sostenibile per quali congiunti e quali devono essere i presupposti? Sicuramente questo danno, da intendersi naturalmente iure proprio e svincolato dai rapporti ereditari, può essere preteso ed avanzato dai familiari più stretti quali il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli, ognuno in relazione al vicendevole rapporto di affectio parentalis con il lesionato. Pertanto si evidenzia come sia opportuno da parte di chi assiste e tutela i diritti di un lesionato grave e le sua famiglia, non cadere nell’errore presuntivo che solo i congiunti stretti che convivano con la vittima siano titolati a risarcimento di tale danno. La sua titolarità infatti, come detto, non discende dalla convivenza o meno, ma dal legame stretto parentale, tanto che non è possibile ad esempio escludere a priori la sofferenza di un genitore che discenda da un figlio macroleso solo perché non più conviventi in quanto successivamente sposatosi con contestuale abbandono della casa della famiglia di origine.

Condividi:

Altri Post